Il Germoglio
 
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Statuto





Statuto dell' Associazione di Volontariato  e   solidarietà 
 A.F.A.T. Associazione famiglie affidatarie Taranto  “IL Germoglio”
      (onlus di diritto, esente dall'imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 L.266/91)


ART.1
(Denominazione e sede)

1.E' costituita l'associazione di volontariato  denominata << Il Germoglio >>  . Tale associazione, è costituita ai sensi della legge 266/91 e della legge regionale  di attuazione e normative CEE e loro modificazioni ed integrazioni anche nel campo socio- culturale inerenti il volontariato, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2.Essa nasce come naturale sviluppo dell'attività di affidamento familiare e accoglienza portato avanti a partire dal 2003 da un gruppo di famiglie del quartiere Paolo VI di Taranto.
3.L’organizzazione ha sede  nel comune di Taranto,  nel quartiere Paolo V, in Via    Sommovigo s.n., presso i locali della Parrocchia S. Maria al Galeso, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni o delegazioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del consiglio direttivo.
             4.  Il cambio di sede non costituisce modifica statutaria.

ART. 2
(Statuto)

1.L’organizzazione di volontariato <<Il Germoglio  >> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2.L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Modificazione dello statuto e interpretazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.







ART. 5
(Scopi)
L'associazione non ha scopo di lucro,  persegue fini di solidarietà sociale, civile e culturale ed opera con azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti , essa svolge attività in uno e più dei punti individuati all'art.10, comma 1, lett.a del D.lsg.n.460,:
a) Assistenza sociale e socio sanitaria
b) solidarietà e diritti civili
c) istruzione e formazione

così  come di seguito sfecificato nelle finalità  indicate nel successivo art.6.


ART. 6
(Finalità)
   
L'associazione in conformità all'atto di costituzione ed   in linea con la visione dell'intera riforma del Welfare in italia ed in Puglia e a tutti  gli indirizzi comunitari in materia,  pone al centro di ogni suo  intervento la persona umana, con uno sguardo particolare ai minori e alle famiglie nel loro ruolo genitoriale, promuovendo azioni di sensibilizzazione verso l'affido e la solidarietà.

L'Associazione ha  per scopo la tutela dei diritti dei minori ed il sostegno della famiglia, sia essa naturale, adottiva, affidataria o aperta all'accoglienza temporanea.

L'associazione vuole essere luogo di riflessione ed incontro circa i problemi più rilevanti, gli errori più comuni, ma anche le scelte più felici che caratterizzano l'esperienza dell'affido.

L'Associazione in particolare si propone:
a) la progressiva sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle finalità e ai contenuti della legge 149/2001, della legge regionale n.19/2006  e di altri e successivi interventi legislativi nel settore;

b) la promozione di forme di accoglienza da parte delle famiglie, e di forme di accoglienza sperimentali con affiancamento di giovani per sostegno e animazione;

c)la stimolazione nei confronti degli enti pubblici alla osservanza della legge affinchè collaborino con le associazioni di volontariato per la programmazione e l'implementazione di una efficace politica dei servizi suddetti;
d)l'organizzazione di corsi di formazione permanenti per le famiglie affidatarie, adottive, operatori e persone singole disponibili a qualsiasi forma di accoglienza dei minori,l'organizzazione di convegni e seminari;
e)   promozione di reti sociali di famiglie affidatarie e non per consentire occasioni di confronto e di reciproca solidarietà;

L'Associazione  “Il Germoglio”  vuole realizzare percorsi di accoglienza  in collaborazione
con i Servizi Sociali e con le associazioni del territorio, per  ribadire la valenza sociale dell’affido familiare come salvaguardia del diritto del bambino alla famiglia e dall’altra  come crescita della famiglia affidataria che diventa promotrice nella società di un cultura di solidarietà e condivisione.




Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

a)  accogliere temporaneamente minori e farsi carico di affidi, all'interno delle singole famiglie nell’Associazione e sensibilizare altre famiglie alla pratica dell'accoglienza e dell'affido di minori in difficoltà;

b) di stabilire, anche in collaborazione  con i Servizi Sociali e con altre associazioni similari, rapporti personali atti a favorire l’equilibrio psico-fisico, l'educazione e la crescita morale e fisica di soggetti minori provenienti da situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale e di promuovere attività di supporto alle relative famiglie;

 c) di farsi carico dell'accoglienza temporanea, presso le strutture a disposizione dell’Associazione, di soggetti in stato di bisogno e di persone svantaggiate e, in caso di necessità, anche di bambini in affido presso le famiglie di soci;
          
       d) promuovere iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari;
       
Potrà attivare azioni che a titolo esemplificativo e non esaustivo si espongono:
-Sensibilizzazione attraverso contatti, conoscenze propri, anche informali (passaparola)
.                          -  Seminari di formazione rivolti alle famiglie ed agli operatori dell'associazione,
-Predisposizione e cura di materiale di diffusione, bibliografico, informativo,
-Contributo culturale al dibattito pubblico sul tema
-Presenza in contesti rappresentativi (Servizi Sociali, Scuole, ASL)
-Gestione di iniziative locali e territoriali collegate a Campagne di sensibilizzazione sul tema dei minori,
-Cura di iniziative di comunità (feste, incontri, ec.) che costruiscano rapporti, "calore"
-gestione di case, strutture e attività sia proprie e sia eventualmente affidate   all'Associazione da enti sia pubblici che privati;

 - L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali,  potrà svolgere attività economiche marginali e campagne di raccolta fondi, ed in particolare  collaborare con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, partecipare  ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

       ART. 7
(Ammissione)

 Sono aderenti all’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto,(soci fondatori), e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo dell’organizzazione (soci ordinari), ed è offerta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividano spirito e gli ideali.                         
Sono inoltre previste inoltre i seguenti tipi di soci:
a)Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere a vita e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
b)Soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che vogliano liberamente contribuire, con il loro sostegno economico allo sviluppo delle attività ed impegni dell'Associazione.
Gli aderenti dovranno fornire Nome, Cognome, Data di nascita, Domicilio e Codice     Fiscale.
Il Consiglio direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall’Ente o dall’Istituzione interessata.

                                                           ART.8
                                                         (Aderenti)
1.Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.

2.Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3.Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge .

4.Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

5.Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 9
(Esclusione)

1.L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.

2.L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
(è ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello all’assemblea e comunque al giudice ordinario).


ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:
Assemblea dei soci
Consiglio direttivo
Presidente
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L’assemblea )

1.L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
2.L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3.Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4.L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
5.I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
6.Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12
(Convocazione)

1.L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2.La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

1.L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
1.Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.


ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è ammessa altra maggioranza) e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonchè la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza inderogabile).

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

1.Il consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2.Il consiglio direttivo è composto da n. 5  membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.
3.Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4.Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.


ART. 16
(Il Presidente)

1.Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2.Il presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
oppure: è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese).
3.Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4.Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
5.il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
6.Il Vicepresidente (all’uopo individuato dall’Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Risorse economiche)

1.Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
c)contributi degli aderenti;
d)contributi di privati;
e)contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
f)contributi di organismi internazionali;
g)donazioni e lasciti testamentari;
h)rimborsi derivanti da convenzioni;
i)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio;
j)ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;


ART. 18
(I beni)

1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.



ART. 19
 (Divieto di distribuzione degli utili)
1.L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2.L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)

1.I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;

2.L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 21
(Bilancio)

1.I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2.Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;
3.Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
4.I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo

ART. 22
(Convenzioni)

1.Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

2.Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 23
(Dipendenti e collaboratori)

1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91
2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.





ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26
(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1.Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
2.In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.



ART. 28
(Equipè psico-pedagogica)

L'equipè psico- pedagogica  è composta membri scelti tra gli esperti e gli studiosi
dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell’attività del “ Il Germoglio”.


ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia  ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 






                               


                           


 
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